Posti in Transito

Scritto da Dausto

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Regolamentazione Degli Ormeggi In Transito

  È stata da tempo emanata la circolare 5.8.1996, n. 47, (Scarica il file del testo originale della circolare in PDF) a firma dell'allora Ministro dei Trasporti Dott. Burlando, che ha previsto, in merito ai cosiddetti "Posti in Transito", che:

“Per gli approdi turistici che saranno costruiti e gestiti in regime di concessione demaniale marittima ed i porti pubblici, o parti di essi, allestiti e gestiti da concessionari, si dispone che sia riservata alle unità in transito una quota di posti barca non inferiore al 10%.
    L'utilizzazione di posti in transito sarà assoggettata ad una specifica regolamentazione tariffaria, sottoposta ad approvazione da parte dell’autorità marittima, con la previsione della gratuità dell’ormeggio per le unità da diporto per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e per non più di 3 ormeggi nell’arco di ciascun mese.
    Per i rapporti concessori già in corso saranno attivate dalle autorità concedenti procedure intese a pervenire ad analoga disciplina, ovvero ad una congrua riduzione dell’importo tariffario d'ormeggio per le unità in transito, con eventuale ritocco compensativo delle altre voci tariffarie.
    Le autorità marittime preposte svolgeranno una attenta vigilanza, sia per quanto riguarda il rispetto della quota di riserva al transito sia per quanto concerne il rispetto delle esenzioni e delle riduzioni imposte o concordate, tenendo presente che la mancata osservanza degli obblighi scaturenti dalla concessione sono sanzionabili con la decadenza in forza dell’articolo 47 del Codice della Navigazione."

    La norma pone in sostanza un obbligo rigoroso in capo alle Autorità marittime (le Capitanerie) di vigilare sull’osservanza delle disposizioni imposte; in caso di inosservanza delle prescrizioni, il concessionario del marina può essere passibile della grave sanzione della decadenza dal rapporto concessorio (vedasi art. 47 c.n. "L’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario... ...per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti dalle norme di leggi o di regolamenti").

    In sostanza, la norma non concede interpretazioni, e prevede una sanzione cui si devono attenere doverosamente tutti i titolari di un rapporto concessorio.

A supporto interpretativo, si cita GRIGOLI, (La disciplina del diporto e turismo nautico, Bari, 2005, 73), nel quale, riferendosi a questa circolare, precisa "(il concessionario) deve riservare all’unità da diporto in sosta di transito sino a 1/10 di metri lineari di banchina utili all’ormeggio.".

    È evidente che il criterio di assegnazione richiamato dall’autorevole autore non identico a quello previsto dalla circolare, tuttavia la differenza non è rilevante in termini sostanziali.

    Le circolare non ha trovato, ad oggi, una specifica formalizzazione in una norma di legge, tuttavia
nel corso della XIII legislatura al Senato (On.le Provera e altri, il 9.5.1996), è stato presentato un disegno di legge (...di riordino complessivo del settore della nautica da diporto) il quale prevedeva, all’art. 16 (Accosti delle unità da diporto) che
1) Il direttore di cui all'articolo 15 nel regolare gli accosti delle unità da diporto, deve osservare, di regola, l'ordine di arrivo, salve le prenotazioni in atto risultanti da un apposito registro ufficiale vidimato dall'autorità marittima e da questa in qualsiasi momento ispezionabile.
2) Il 10 per cento dei posti barca é riservato al transito..
    Ad oggi, tuttavia, è a molti evidente che non tutti i concessionari abbiano dato attuazione alla circolare, salvo pochi marina.
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