Art 10 della legge 647

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Art. 10. Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.


1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

     a) aver compiuto i 21 anni di età;
    b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
    c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
    d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
    e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

    a) aver compiuto i 21 anni di età;
   b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;
   c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
    d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

    a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;
    b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e' sostituito dal seguente:
" 1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.".

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.
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