Locazione Con Skipper

Scritto da Dausto

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Locazione Con Skipper di unità da diporto

A beneficio dello Skipper che svolge la propria attività in rapporto professionale con società armatrici o di charter, di seguido pubblico quanto previsto dall'Art 10 della legge 647 del 23.12.1996 e successiva modifica della legge nr 172 del 08.07.2003 in relazione alla Circolare del Ministero dei Trasporti 20 aprile 2005 .

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
DIREZIONE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE E
IL TRASPORTO MARITTIMO ED INTERNO


Oggetto: Locazione con Skipper di unità da diporto

Con la nota del 18 gennaio 2005, sono state rappresentate a questa amministrazione alcune casistiche contrattuali attinenti a ciò che la pratica comune definisce "charter nautico".
Con la presente, e solo a titolo di contributo, si illustra il quadro normativo del settore.

L'articolo 10 della Legge 23.12.1996 n. 647, come modificato dalla legge 8.7.2003 n. 172, fornisce la disciplina della locazione e noleggio di unità da diporto.

Tali istituti giuridici si inquadrano nella più generale definizione dei contratti di locazione e di noleggio contenuti nel codice della navigazione. Si evidenzia che esistono due sottospecie di contratto di locazione: la locazione a scafo nudo (cioè la locazione pura e semplice) e la locazione di nave armata ed eqipaggiata, dove il locatore provvede ai contratti di arruolamento e assume l'equipaggio, passando al conduttore non solo il godimento della nave, ma anche l'equipaggio che passa a tutti gli effetti alle dipendenze del conduttore.
Quest'ultimo tipo di locazione si può fare anche nel diporto, tenendo presente che il conduttore assume la qualità di armatore e alle sue dipendenze passa lo skipper. Se scegliamo, invece, la locazione pura e semplice, il conduttore farà il contratto di arruolamento direttamente con lo skipper. Poi, è libero di sottoporlo al "gradimento" del locatore, ma il rapporto di lavoro rimane solo e soltanto tra conduttore e skipper.
Pertanto, nell'inquadrare la citata sottoposta casistica all'interno dell'istituto della locazione a scafo nudo o armata ed equipaggiata, e non propriamente nel noleggio di unità da diporto, istituto quest'ultimo che lascia l'unità noleggiata nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, si espone quanto segue.

Il conduttore nella locazione diventa per definizione armatore della nave, quindi il contratto di assunzione/arruolamento deve essere necessariamente stipulato tra lui e lo skipper. In tal guisa è lui e soltanto lui che risponde in toto nei confronti del locatore. Pertanto appare difficilmente configurabile (come diritto del locatore), obbligare il conduttore ad assumere/arruolare esclusivamente un Comandante di suo gradimento considerato che comunque tutte le responsabilità ricadono sul conduttore.
In ordine ai punti 2 e 3 questi riguardano aspetti propriamente civilistici e giuslavoristici relativi alla prestazione d'opera senza regolare contratto che esulano dal diritto della navigazione.
In generale pertanto si rimanda alla normativa di settore per quanto riguarda gli aspetti penali, amministrativi e fiscali.

Si può peraltro escludere che il lavoratore, in questo caso lo Skipper assunto senza regolare contratto incorra in sanzioni amministrative o penali, che invece ricadrebbero sul conduttore, salvo l'eventuale evasione fiscale per il corrispettivo introitato.

Per quanto riguarda l'ultimo punto si ribadisce che i rapporti contrattuali tra armatore e conduttore non sono regolati dal contratto di noleggio ma dal contratto di locazione. Infatti il noleggio di unità da diporto rientra in una tipologia diversa in cui il noleggiante si obbliga a mettere a disposizione l'unità da diporto per un determinato periodo da tascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione alla condizioni stabilite dal contratto (art. 10, comma 8, lett. b, L. n. 647/96).

La locazione di che trattasi prevede che il locatore trasferisca al conduttore il godimento del bene e quindi il passaggio della detenzione dello stesso. Con tale passaggio il conduttore assume, per la durata della locazione, il ruolo di armatore. Vertendo quindi in tema di locazione l'ordinamento non richiede il possesso del titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

Il Direttore Generale
Dott. Massimo Provinciali 
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